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Concorrenza Sleale

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Gli atti di concorrenza sleale son definiti, nella nostra giurisdizione, dall’art 2598 Codice Civile.
La concorrenza sleale indica, in ambito economico-produttivo, l’utilizzo di tecniche, pratiche, comportamenti, mezzi illeciti e scorretti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno.
L’articolo sopra citato recita quanto segue:

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza(1) sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente(2);

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda [1175, 2599, 2600].”

La legge punisce tali atti illeciti e tutela delle parti lese, che però possono essere costrette a provare il danno subito e quindi la concorrenza sleale posta in essere dal competitor.
Per tali ragioni risulta indispensabile rivolgersi alla Iuris Investigazioni, che fornisce un servizio specifico (Indagine per concorrenza sleale), operando su tutto il territorio italiano e all’occorrenza anche all’estero.

L’art. 2600 del Codice Civile recita:

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni [2043, 2598, n. 3](1).

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza [120 c.p.c.].

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume [2727](2).”

I requisiti necessari per la configurazione della Concorrenza Sleale sono::

  • il soggetto danneggiato deve essere un imprenditore;
  • l’imprenditore danneggiato opera in concorrenza con l’imprenditore sleale.

I modi in cui l’illecito viene perpetrato sono moltissimi e di difficile classificazione, in generale possiamo distinguere:

  • Utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i quelli legittimamente usati dai concorrenti;
  • Imitazione di prodotti tipici di un concorrente e a quest’ultimo direttamente riconducibili.
  • Diffusione di notizie mendaci sui prodotti e sull’attività di un concorrente, al fine di screditare quest’ultimo;
  • Utilizzo di altri mezzi e/o escamotage utili a danneggiare l’azienda concorrente in favore della propria.

In sintesi quindi possiamo affermare che per concorrenza sleale si intende il compimento di atti “non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda”, secondo la definizione contenuta nell’art. 2598 del Codice civile.

Liberarsi della concorrenza sleale è possibile rivolgendosi a noi della Iuris Investigazioni.